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Su iniziativa del Prof. Sergio Pedrazzoli è stata costituita l’Associazione Wirsung-Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile anche come “AW-Onlus”.
L'associazione ha sede in Padova, attualmente in via Giustiniani 2, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.
La sua attività principalmente consiste nel:

  • Prestare assistenza al malato di tumore al pancreas, intendendosi per assistenza non solo quella materiale per le necessità fisiche immediate, ma anche quella morale per affrontare le problematiche psicologiche inerenti la malattia. A questo proposito si sta valutando la possibilità di istituire un numero verde per fornire un'assistenza pratica al paziente per poter affrontare le diverse situazioni in cui viene a trovarsi a seguito della diagnosi. Il maggiore problema è legato da un lato alla sostenibilità economica dell'iniziativa nel lungo periodo, dall'altro alla preparazione di una persona in grado di guidare, con l'assistenza dei membri dell'Associazione, il paziente nei vari passi che dovrà compiere.
  • Favorire la diffusione della conoscenza aggiornata dei problemi pancreatologici nell’ambito della popolazione, analizzando e illustrando i fattori di rischio e proponendo soluzioni.
  • Organizzare meeting di aggiornamento per favorire lo sviluppo delle conoscenze e per promuovere l'attività di ricerca clinica e sperimentale in campo pancreatologico
    Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Chiunque voglia, può far pervenire il proprio contributo mediante bonifico bancario intestato a: Associazione Wirsung-Onlus, via Giustiniani 2, 35128 Padova, CF 92137710288, c/c n. 909803L, presso Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Agenzia n. 16, via Ospedale Civile, 28, abi 6225, cab 12197, IBAN IT71G062251219707400909803L.
statuto associazione wirsung-onlus

Art. 1: Costituzione
1. Su iniziativa del Prof. Pedrazzoli è costituita la Associazione Wirsung-Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve denominabile anche come "A W - Onlus".

Art. 2: Sede
1. L’associazione ha sede in Padova. Attualmente in via Giustiniani 2.

Art. 3: Oggetto e Scopo
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. La sua attività principalmente consiste nel:
• Prestare assistenza al malato di tumore al pancreas, intendendosi per assistenza non solo quella materiale per le necessità fisiche immediate, ma anche quella morale per affrontare le problematiche psicologiche inerenti la malattia.
• Favorire la diffusione della conoscenza aggiornata dei problemi pancreatologici nell’ambito della popolazione, analizzando ed illustrando i fattori di rischio e proponendo soluzioni.
• Organizzare meeting di aggiornamento per favorire lo sviluppo delle conoscenze e per promuovere l’attività di ricerca clinica e sperimentale in campo pancreatologico.
2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4: Patrimonio ed entrate dell' Associazione
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di £ 600.000, versate come segue dai fondatori stessi: £ 100.000 per ciascuno dei membri fondatori.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
• Dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all' Associazione
• Dei redditi derivanti dal suo patrimonio
• Degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività
4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all' Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 5: Fondatori, soci benemeriti e beneficiari dell' Associazione
1. Sono aderenti all' Associazione:
• I fondatori;
• I soci dell' Associazione;
2. L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione.
4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
7. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto s'intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
8. Chiunque aderisca all' Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novere dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
9. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all' Associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il giudizio dell’assemblea; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea stessa.

Art. 6: Organi dell' Associazione
1. Sono organi dell'Associazione:
1. l'assemblea degli aderenti all'Associazione;
2. il consiglio direttivo;
3. il Presidente del consiglio direttivo;

Art. 7: L'Assemblea
1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
1. Essa inoltre:
• provvede alla nomina del consiglio direttivo, ed eventualmente del Presidente;
• delinea gli indirizzi generali dell' attività dell' Associazione;
• delibera sulle modifiche del presente statuto;
• approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell' Associazione;
• delibera sull' eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
• delibera lo scioglimento e la liquidazione dell' Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 50% + l degli aderenti o da almeno due consiglieri.
4. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta. Ogni socio potrà essere portatore al massimo di due deleghe.
6. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide qualora ottengano la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati in assemblea.
7. L'assemblea ordinaria o l'assemblea straordinaria sono convocate dal consiglio direttivo. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno deve essere spedito per lettera ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve, negli stessi termini, essere esposto nella sede dell' Associazione.
8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o in mancanza da un altro consigliere o da un altro socio su designazione a maggioranza dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario. Il segretario può anche non essere socio. Le delibere dell'assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
9. L'assemblea straordinaria:
• delibera le modifiche dello statuto, con la presenza dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
• delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci;

Art. 8: Il Consiglio Direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da tre membri. I componenti del consiglio direttivo devono essere scelti tra i soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nella sua prima riunione, il consiglio direttivo provvede, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ad eleggere il Presidente, che durerà in carica per l'intero mandato. Se un consigliere, per qualsiasi motivo cessa dall'incarico, verrà sostituito dal socio che nell'elezione del consiglio direttivo ha riportato il maggior numero dei voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.
2. Il presidente deve comunque riunire il consiglio direttivo qualora ne facciano richiesta almeno due consiglieri. L'ordine del giorno è fissato dal presidente o dai consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione del consiglio direttivo. La convocazione è fatta con preavviso di almeno sette giorni salvo il caso di convocazione urgente, nel qual caso è sufficiente il preavviso di un giorno.
Il consiglio direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell' Associazione, purché in Italia. Il mandato di consigliere è strettamente personale per cui non è ammessa la rappresentanza.
3. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà quindi eseguire ed autorizzare qualunque atto od operazione con l'unica esclusione di quelli espressamente riservati statutariamente all'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente.

Art. 9: Il Presidente
1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione, compete sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell' Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 10: Libri dell'Associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 11: Bilancio consuntivo
l. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Nel mese di Febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 13 : Avanzi di gestione
l. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14: Scioglimento
1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 15: Legge applicabile
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.


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